MISE REPLICA A CONFEDILIZIA - NESSUNA VERIFICA STRAORDINARIA

La proposta del Ministero dello Sviluppo Economico in materia di ascensori, al contrario di quanto affermato da Confedilizia, non prevede verifiche straordinarie, bensì controlli di sicurezza da svolgersi nell’ambito della prima verifica ordinaria utile. Continua...
MISE REPLICA A CONFEDILIZIA - NESSUNA VERIFICA STRAORDINARIA

La proposta del Ministero dello Sviluppo Economico in materia di ascensori, al contrario di quanto affermato da Confedilizia, non prevede verifiche straordinarie, bensì controlli di sicurezza da svolgersi nell’ambito della prima verifica ordinaria utile.

La bozza di decreto, sostiene il Mise, non prevede verifiche straordinarie, ma una maggiore attenzione è prevista solo per gli ascensori installati anteriormente al 1999, cioè prima dell’applicazione delle relative direttive europee in materia”.  

I requisiti da verificare e che potrebbero essere quindi oggetto di intervento sono stati inoltre individuati in modo proporzionato e selettivo e, quindi, non possono determinare spese eccessive, soprattutto se, le normali norme già oggi previste dovrebbero aver già indotto molti proprietari ad effettuare comunque tali verifiche.

La spesa per eventuali interventi sugli ascensori oltre ad essere suddivisa tra tutti i condomini beneficia delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici, per cui l’onere che resta a carico dei proprietari sicuramente non vanifica il vantaggio derivante dalle riduzioni delle imposte sulla casa”.

La Direttiva europea non circoscrive gli interventi agli ascensori antecedenti al 1999, ma non obbliga nemmeno ad intervenire su tutti gli ascensori presenti in Italia imponendo, di fatto, la famigerata tassa sugli ascensori. La Direttiva vuole obbligare costruttori, distributori e installatori di ascensori a verificare che lo strumento utilizzato da milioni di italiani ogni giorno rispetti le norme di sicurezza. Se i vecchi ascensori hanno bisogno di interventi di manutenzione perchè altrimenti mettono a rischio la sicurezza dei condomini, quest’ultimi dovranno già essere ben disposti a mettere la propria quota, come d’altronde già accade.

Il settore sviluppo economico dice:
Maggiore attenzione è prevista solo per gli ascensori installati anteriormente al 1999, cioè prima dell’applicazione delle relative direttive europee in materia che hanno aumentato i requisiti di sicurezza per gli impianti. Tali ascensori, ove la proposta sia condivisa e approvata dal Governo, saranno verificati non solo con riferimento ai requisiti vigenti all’epoca, ma anche con riferimento ai più importanti requisiti di sicurezza introdotti successivamente, ad esempio per la precisione della fermata e il livellamento fra cabina dell’ascensore e piano, ovvero per la protezione dai rischi di schiacciamento delle porte motorizzate. Il Mise precisa che i nuovi controlli per il parco ascensori meno recente non sono previsti nella Direttiva europea che deve essere approvata, ma tale intervento è stato oggetto di una Raccomandazione europea sin dal 1995 che è stata già attuata dalla maggior parte dei Paesi europei. I requisiti da verificare e che potrebbero essere quindi oggetto di intervento sono stati inoltre individuati in modo proporzionato e selettivo e, quindi, non possono determinare spese eccessive, soprattutto se, come afferma Confedilizia, le normali norme già oggi previste dovrebbero aver già indotto molti proprietari ad effettuare comunque tali verifiche. Peraltro gli interventi in questione possono essere graduati su un massimo di quattro anni e beneficiano delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici, per cui l’onere che resta a carico dei proprietari sicuramente non vanifica il vantaggio derivante dalle riduzioni delle imposte sulla casa.

Roma 16 febbraio 2016

Tratto da: www.sviluppoeconomico.gov.it

Foto dal web

 

DIRETTIVA 2014/33/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2014

per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica agli ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni destinati al trasporto:

a)

di persone;

b)

di persone e cose;

c)

soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all’interno del supporto del carico o a portata di una persona all’interno del supporto del carico.

Essa si applica inoltre ai componenti di sicurezza per ascensori elencati nell’allegato III utilizzati negli ascensori di cui al primo comma.

2.   Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva:

a)

gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s;

b)

gli ascensori da cantiere;

c)

gli impianti a fune, comprese le funicolari;

d)

gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell’ordine;

e)

gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;

f)

gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;

g)

gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni;

h)

gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto;

i)

gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all’accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine;

j)

i treni a cremagliera;

k)

le scale mobili e i marciapiedi mobili.

3.   Se per un ascensore o per un componente di sicurezza per ascensori i rischi di cui alla presente direttiva sono previsti, in tutto o in parte, da una normativa specifica dell’Unione, la presente direttiva non si applica o cessa di applicarsi a questi ascensori o componenti di sicurezza per ascensori e a questi rischi non appena diventa applicabile tale normativa specifica dell’Unione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)   «ascensore»: un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi o un apparecchio di sollevamento che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide;

2)   «supporto del carico»: la parte dell’ascensore che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle;

3)   «ascensore modello»: un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica indichi come saranno rispettati i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I negli ascensori derivati dell’ascensore modello, definito in base a parametri oggettivi e che utilizzi componenti di sicurezza per ascensori identici;

4)   «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un componente di sicurezza per ascensori per la distribuzione o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

5)   «immissione sul mercato»:

la prima messa a disposizione sul mercato di un componente di sicurezza per ascensori; oppure

la fornitura di un ascensore per l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito,

6)   «installatore»: la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della progettazione, della fabbricazione, dell’installazione e dell’immissione sul mercato dell’ascensore;

7)   «fabbricante»: la persona fisica o giuridica che fabbrica un componente di sicurezza per ascensori o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio commerciale;

8)   «rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un installatore o un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a compiti specificati;

9)   «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un componente di sicurezza per ascensori originario di un paese terzo;

10)   «distributore»: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un componente di sicurezza per ascensori;

11)   «operatori economici»: l’installatore, il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore e il distributore;

12)   «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un ascensore o un componente di sicurezza per ascensori deve soddisfare;

13)   «norma armonizzata»: la norma armonizzata di cui all’articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

14)   «accreditamento»: accreditamento quale definito all’articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;

15)   «organismo nazionale di accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento di cui all’articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;

16)   «valutazione della conformità»: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza della presente direttiva relativi a un ascensore o a un componente di sicurezza per ascensori;

17)   «organismo di valutazione della conformità»: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

18)   «richiamo»: in relazione a un ascensore qualsiasi misura volta a ottenere lo smantellamento e lo smaltimento in sicurezza di un ascensore; in relazione a un componente di sicurezza per ascensori qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un componente di sicurezza per ascensori che è già stato messo a disposizione dell’installatore o dell’utilizzatore finale;

19)   «ritiro»: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un componente di sicurezza per ascensori nella catena di approvvigionamento;

20)   «normativa di armonizzazione dell’Unione»: la normativa dell’Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;

21)   «marcatura CE»: una marcatura mediante la quale l’installatore o il fabbricante indica che l’ascensore o il componente di sicurezza per ascensori è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell’Unione che ne prevede l’apposizione.

Articolo 3

Libera circolazione

1.   Gli Stati membri non vietano, limitano o ostacolano, sul loro territorio, l’immissione sul mercato o la messa in servizio di ascensori o la messa a disposizione sul mercato di componenti di sicurezza per ascensori che siano conformi alla presente direttiva.

2.   Nelle fiere campionarie, nelle mostre e nelle dimostrazioni, gli Stati membri non vietano l’esibizione di ascensori o di componenti di sicurezza per ascensori che non siano conformi alla presente direttiva, a condizione che un’indicazione visibile specifichi chiaramente che essi non sono conformi e che non saranno immessi o messi a disposizione sul mercato finché non saranno stati resi conformi. Durante le dimostrazioni sono applicate adeguate misure di sicurezza per garantire la protezione delle persone.

3.   La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di stabilire, nell’osservanza della legislazione dell’Unione, le prescrizioni che ritengano necessarie per garantire la protezione delle persone allorché gli ascensori in questione sono messi in servizio o utilizzati, purché ciò non implichi modifiche di questi ascensori rispetto a quanto disposto dalla presente direttiva.

Articolo 4

Immissione sul mercato, messa a disposizione sul mercato e messa in servizio

1.   Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni appropriate per assicurare che gli ascensori cui si applica la presente direttiva possano essere immessi sul mercato e messi in servizio soltanto se, correttamente installati, sottoposti a manutenzione adeguata ed utilizzati secondo la loro destinazione, soddisfano i requisiti della presente direttiva.

2.   Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni appropriate per assicurare che i componenti di sicurezza per ascensori cui si applica la presente direttiva possano essere messi a disposizione sul mercato e messi in servizio soltanto se, correttamente montati, sottoposti a manutenzione adeguata ed utilizzati secondo la loro destinazione, soddisfano i requisiti della presente direttiva.

Articolo 5

Requisiti essenziali di salute e di sicurezza

1.   Gli ascensori cui si applica la presente direttiva rispondono ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti all’allegato I.

2.   I componenti di sicurezza per ascensori cui si applica la presente direttiva rispondono ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti dall’allegato I e consentono agli ascensori sui quali sono montati di rispondere a tali requisiti.

Articolo 6

Edifici o costruzioni nei quali sono installati gli ascensori

1.   Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché la persona responsabile della realizzazione dell’edificio o della costruzione e l’installatore si comunichino reciprocamente le informazioni necessarie e prendano le misure adeguate per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzazione dell’ascensore.

2.   Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché i vani di corsa previsti per gli ascensori non contengano tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell’ascensore.

CAPO II

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Articolo 7

Obblighi degli installatori

1.   All’atto dell’immissione sul mercato di un ascensore, gli installatori garantiscono che esso sia stato progettato, fabbricato, installato e sottoposto a prova conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I.

2.   Gli installatori preparano la documentazione tecnica ed eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 16.

Qualora la conformità dell’ascensore ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, l’installatore redige una dichiarazione di conformità UE assicurandosi che l’ascensore ne sia corredato e appone la marcatura CE.

3.   L’installatore conserva la documentazione tecnica, la dichiarazione di conformità UE e, se del caso, l’approvazione o le approvazioni per un periodo di dieci anni dalla data in cui l’ascensore è stato immesso sul mercato.

4.   Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un ascensore, gli installatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, esaminano i reclami e gli ascensori non conformi, mantengono, se del caso, un registro degli stessi.

5.   Gli installatori garantiscono che sugli ascensori sia apposto un numero identificativo del tipo, della serie o del lotto o qualsiasi altro elemento che ne consenta l’identificazione.

6.   Gli installatori indicano sull’ascensore il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati. L’indirizzo deve indicare un unico punto presso il quale l’installatore può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l’utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato.

7.   Gli installatori garantiscono che l’ascensore sia accompagnato dalle istruzioni di cui all’allegato I, punto 6.2, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro nel quale l’ascensore è immesso sul mercato. Dette istruzioni, come pure le eventuali etichettature, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.

8.   Gli installatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un ascensore da essi immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale ascensore. Inoltre, qualora l’ascensore presenti un rischio, gli installatori informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno immesso l’ascensore sul mercato, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

9.   Gli installatori, a seguito di una richiesta motivata da parte di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell’ascensore alla presente direttiva, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità.

Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli ascensori da essi immessi sul mercato.

Articolo 8

Obblighi dei fabbricanti

1.   All’atto dell’immissione dei loro componenti di sicurezza per ascensori sul mercato, i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente all’articolo 5, paragrafo 2.

2.   I fabbricanti preparano la prescritta documentazione tecnica ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità pertinente di cui all’articolo 15.

Qualora la conformità di un componente di sicurezza per ascensori ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE assicurandosi che il componente di sicurezza per ascensori ne sia corredato e appongono la marcatura CE.

3.   I fabbricanti conservano la documentazione tecnica, la dichiarazione di conformità UE e, se del caso, l’approvazione o le approvazioni per un periodo di dieci anni dalla data in cui il componente di sicurezza per ascensori è stato immesso sul mercato.

4.   I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme alla presente direttiva. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori.

Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un componente di sicurezza per ascensori, i fabbricanti, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono una prova a campione del componente di sicurezza per ascensori messo a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, i componenti di sicurezza per ascensori non conformi e i richiami dei componenti di sicurezza per ascensori, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano gli installatori di tale monitoraggio.

5.   I fabbricanti garantiscono che sui componenti di sicurezza per ascensori che hanno immesso sul mercato sia apposto un numero identificativo del tipo, del lotto, della serie o qualsiasi altro elemento che consenta la loro identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura del componente di sicurezza per ascensori non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull’etichetta di cui all’articolo 19, paragrafo 1.

6.   I fabbricanti indicano sul componente di sicurezza per ascensori oppure, ove ciò non sia possibile, sull’etichetta di cui all’articolo 19, paragrafo 1, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati. L’indirizzo indica un unico punto presso il quale il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l’utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato.

7.   I fabbricanti garantiscono che il componente di sicurezza per ascensori sia accompagnato dalle istruzioni di cui all’allegato I, punto 6.1, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato. Dette istruzioni, come pure le eventuali etichettature, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.

8.   I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un componente di sicurezza per ascensori da essi immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale componente di sicurezza per ascensori, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il componente di sicurezza per ascensori presenti un rischio, i fabbricanti informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il componente di sicurezza per ascensori, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

9.   I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori alla presente direttiva, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità.

Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai componenti di sicurezza per ascensori da essi immessi sul mercato.

Articolo 9

Rappresentanti autorizzati

1.   Il fabbricante o l’installatore può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato.

Gli obblighi di cui all’articolo 7, paragrafo 1, o all’articolo 8, paragrafo 1, e l’obbligo di redigere la documentazione tecnica di cui all’articolo 7, paragrafo 2, o all’articolo 8, paragrafo 2, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.

2.   Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante o dall’installatore. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:

a)

mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza la dichiarazione di conformità UE e, se del caso, l’approvazione o le approvazioni relative al sistema di qualità del fabbricante o dell’installatore e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui il componente di sicurezza per ascensori o l’ascensore è stato immesso sul mercato;

b)

a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori o dell’ascensore;

c)

cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal componente di sicurezza per ascensori o dall’ascensore che rientra nel mandato del rappresentante autorizzato.

Articolo 10

Obblighi degli importatori

1.   Gli importatori immettono sul mercato solo componenti di sicurezza per ascensori conformi.

2.   Prima di immettere un componente di sicurezza per ascensori sul mercato, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l’appropriata procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 15. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che il componente di sicurezza per ascensori rechi la marcatura CE e sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità UE e dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all’articolo 8, paragrafi 5 e 6.

L’importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un componente di sicurezza per ascensori non sia conforme all’articolo 5, paragrafo 2, non immette il componente di sicurezza per ascensori sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando un componente di sicurezza per ascensori presenta un rischio, l’importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

3.   Gli importatori indicano sul componente di sicurezza per ascensori oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del componente di sicurezza per ascensori, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale presso il quale possono essere contattati. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l’utente finale e le autorità di vigilanza del mercato.

4.   Gli importatori garantiscono che il componente di sicurezza per ascensori sia accompagnato dalle istruzioni di cui all’allegato I, punto 6.1, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato.

5.   Gli importatori garantiscono che, mentre un componente di sicurezza per ascensori è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettano a rischio la sua conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’articolo 5, paragrafo 2.

6.   Laddove ritenuto opportuno in considerazione dei rischi presentati da un componente di sicurezza per ascensori, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono una prova a campione dei componenti di sicurezza per ascensori messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, i componenti di sicurezza per ascensori non conformi e i richiami dei componenti di sicurezza per ascensori, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori e gli installatori di qualsiasi eventuale monitoraggio.

7.   Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un componente di sicurezza per ascensori da essi immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale componente di sicurezza per ascensori, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il componente di sicurezza per ascensori presenti un rischio, gli importatori informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il componente di sicurezza per ascensori, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

8.   Per dieci anni dall’immissione del componente di sicurezza per ascensori sul mercato gli importatori conservano a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato una copia della dichiarazione di conformità UE e, se del caso, le approvazioni; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione di tali autorità.

9.   Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità di un componente di sicurezza per ascensori, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai componenti di sicurezza per ascensori da essi immessi sul mercato.

Articolo 11

Obblighi dei distributori

1.   Quando mettono un componente di sicurezza per ascensori a disposizione sul mercato, i distributori agiscono con la dovuta diligenza in relazione alle prescrizioni della presente direttiva.

2.   Prima di mettere un componente di sicurezza per ascensori a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità UE, dalla documentazione necessaria nonché dalle istruzioni di cui all’allegato I, punto 6.1, in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato, e che il fabbricante e l’importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui all’articolo 8, paragrafi 5 e 6, e all’articolo 10, paragrafo 3.

Il distributore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un componente di sicurezza per ascensori non sia conforme all’articolo 5, paragrafo 2, non mette il componente di sicurezza per ascensori a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, se il componente di sicurezza per ascensori presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato.

3.   I distributori garantiscono che, mentre un componente di sicurezza per ascensori è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettano a rischio la sua conformità all’articolo 5, paragrafo 2.

4.   I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un componente di sicurezza per ascensori da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla presente direttiva si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale componente di sicurezza per ascensori, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il componente di sicurezza per ascensori presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il componente di sicurezza per ascensori, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

5.   I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità di un componente di sicurezza per ascensori. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai componenti di sicurezza per ascensori da essi messi a disposizione sul mercato.

Articolo 12

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti

si applicano agli importatori o ai distributori Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente direttiva ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 8 quando immette sul mercato un componente di sicurezza per ascensori con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un componente di sicurezza per ascensori già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alla presente direttiva.

Articolo 13

Identificazione degli operatori economici

Gli operatori economici indicano alle autorità di vigilanza del mercato che ne facciano richiesta:

a)

qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un componente di sicurezza per ascensori;

b)

qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito un componente di sicurezza per ascensori.

Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al primo comma per dieci anni dal momento in cui è stato loro fornito un componente di sicurezza per ascensori e per dieci anni dal momento in cui essi hanno fornito un componente di sicurezza per ascensori.

CAPO III

CONFORMITÀ DEGLI ASCENSORI E DEI COMPONENTI DI SICUREZZA PER ASCENSORI

Articolo 14

Presunzione di conformità degli ascensori

e dei componenti di sicurezza per ascensori Gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I, contemplati da tali norme o da parti di esse.

Articolo 15

Procedure di valutazione della conformità

dei componenti di sicurezza per ascensori I componenti di sicurezza per ascensori sono sottoposti a una delle seguenti procedure di valutazione della conformità:

a)

il modello del componente di sicurezza per ascensori è sottoposto all’esame UE del tipo di cui all’allegato IV, parte A, e la conformità al tipo è assicurata mediante il controllo per campione del componente di sicurezza per ascensori di cui all’allegato IX;

b)

il modello del componente di sicurezza per ascensori è sottoposto all’esame UE del tipo di cui all’allegato IV, parte A, e ad esso si applica la conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto conformemente all’allegato VI;

c)

conformità basata sulla garanzia della qualità totale di cui all’allegato VII.

Articolo 16

Procedure di valutazione della conformità degli ascensori

1.   Gli ascensori sono sottoposti a una delle seguenti procedure di valutazione della conformità:

a)

qualora siano stati progettati e fabbricati in conformità a un ascensore modello sottoposto all’esame UE del tipo di cui all’allegato IV, parte B:

i)

l’esame finale per ascensori di cui all’allegato V;

ii)

la conformità al modello basata sulla garanzia della qualità del prodotto per ascensori di cui all’allegato X;

iii)

la conformità al modello basata sulla garanzia della qualità della produzione per ascensori di cui all’allegato XII;

b)

qualora siano stati progettati e fabbricati secondo un sistema di qualità approvato in conformità all’allegato XI:

i)

l’esame finale per ascensori di cui all’allegato V;

ii)

la conformità al modello basata sulla garanzia della qualità del prodotto per ascensori di cui all’allegato X;

iii)

la conformità al modello basata sulla garanzia della qualità della produzione per ascensori di cui all’allegato XII;

c)

la conformità basata sulla verifica dell’unità per ascensori di cui all’allegato VIII;

d)

la conformità basata sulla garanzia totale di qualità e sull’esame del progetto per ascensori di cui all’allegato XI.

2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), qualora la persona responsabile della progettazione e della fabbricazione dell’ascensore e la persona responsabile dell’installazione e della prova dell’ascensore non corrispondano, la prima fornisce alla seconda tutti i documenti e le informazioni necessari affinché quest’ultima possa garantire che l’ascensore venga installato e sottoposto a prova correttamente e in sicurezza.

3.   Nella documentazione tecnica sono chiaramente specificate (con i valori massimi e minimi) tutte le varianti consentite tra l’ascensore modello e quelli derivati dallo stesso.

4.   È permesso dimostrare con calcoli e/o in base a schemi di progettazione la similarità di una serie di dispositivi rispondenti ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I.

Articolo 17

Dichiarazione di conformità UE

1.   La dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I.

2.   La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all’allegato II, contiene gli elementi specificati nei pertinenti allegati da V a XII ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale l’ascensore o il componente di sicurezza per ascensori è immesso o messo a disposizione sul mercato.

3.   Se all’ascensore o al componente di sicurezza per ascensori si applicano più atti dell’Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, viene compilata un’unica dichiarazione di conformità UE in rapporto a tutti questi atti dell’Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti dell’Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.

4.   Con la dichiarazione di conformità UE il fabbricante si assume la responsabilità per la conformità del componente di sicurezza per ascensori e l’installatore si assume la responsabilità della conformità dell’ascensore ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva.

Articolo 18

Principi generali della marcatura CE

La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Articolo 19

Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE e altre marcature

1.   La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile in ogni cabina di ascensore e su ciascun componente di sicurezza per ascensori o, se ciò non è possibile, su un’etichetta fissata al componente di sicurezza per ascensori.

2.   La marcatura CE è apposta sull’ascensore o sul componente di sicurezza per ascensori prima della loro immissione sul mercato.

3.   La marcatura CE sugli ascensori è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato che ha partecipato a una qualsiasi delle seguenti procedure di valutazione della conformità:

a)

l’esame finale di cui all’allegato V;

b)

la verifica dell’unità di cui all’allegato VIII;

c)

la garanzia della qualità di cui agli allegati X, XI o XII.

4.   La marcatura CE sui componenti di sicurezza per ascensori è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato che ha partecipato a una qualsiasi delle seguenti procedure di valutazione della conformità:

a)

la garanzia della qualità del prodotto di cui all’allegato VI;

b)

la garanzia totale di qualità di cui all’allegato VII;

c)

la conformità al tipo con controllo per campione per componenti di sicurezza per ascensori di cui all’allegato IX.

5.   Il numero di identificazione dell’organismo notificato è apposto dall’organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato, oppure dall’installatore o dal suo rappresentante autorizzato.

La marcatura CE e il numero di identificazione dell’organismo notificato possono essere seguiti da qualsiasi altra marcatura che indichi un rischio o un impiego particolare.

6.   Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un’applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l’uso improprio di tale marcatura.

CAPO IV

NOTIFICA DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

Articolo 20

Notifica

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati ad eseguire, in qualità di terzi, compiti di valutazione della conformità a norma della presente direttiva.

Articolo 21

Autorità di notifica

1.   Gli Stati membri designano un’autorità di notifica che è responsabile dell’istituzione e dell’esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e il controllo degli organismi notificati, anche per quanto riguarda l’ottemperanza all’articolo 26.

2.   Gli Stati membri possono decidere che la valutazione e il controllo di cui al paragrafo 1 siano eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008.

3.   Se l’autorità di notifica delega o altrimenti affida la valutazione, la notifica o il controllo di cui al paragrafo 1 a un organismo che non è un ente pubblico, detto organismo è una persona giuridica e rispetta mutatis mutandis le prescrizioni di cui all’articolo 22. Esso adotta inoltre disposizioni per coprire la responsabilità civile connessa alle proprie attività.

4.   L’autorità di notifica si assume piena responsabilità per i compiti svolti dall’organismo di cui al paragrafo 3.

Articolo 22

Prescrizioni relative alle autorità di notifica

1.   L’autorità di notifica è stabilita in modo che non sorgano conflitti d’interesse con gli organismi di valutazione della conformità.

2.   L’autorità di notifica è organizzata e gestita in modo che sia salvaguardata l’obiettività e l’imparzialità delle sue attività.

3.   L’autorità di notifica è organizzata in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformità sia presa da persone competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione.

4.   L’autorità di notifica non offre e non effettua attività eseguite dagli organismi di valutazione della conformità o servizi di consulenza commerciali o su base concorrenziale.

5.   L’autorità di notifica salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute.

6.   L’autorità di notifica ha a sua disposizione un numero di dipendenti competenti sufficiente per l’adeguata esecuzione dei suoi compiti.

Articolo 23

Obbligo di informazione delle autorità di notifica

Gli Stati membri informano la Commissione delle loro procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati, nonché di qualsiasi modifica delle stesse.

La Commissione rende pubbliche tali informazioni.

Articolo 24

Prescrizioni relative agli organismi notificati

1.   Ai fini della notifica, l’organismo di valutazione della conformità rispetta le prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 11.

2.   L’organismo di valutazione della conformità è stabilito a norma della legge nazionale di uno Stato membro e ha personalità giuridica.

3.   L’organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall’organizzazione o dagli ascensori o dai componenti di sicurezza per ascensori che valuta.

Un organismo appartenente a un’associazione d’imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell’assemblaggio, nell’utilizzo o nella manutenzione di ascensori o di componenti di sicurezza per ascensori che esso valuta può essere ritenuto un organismo del genere a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l’assenza di qualsiasi conflitto di interesse.

4.   L’organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l’installatore, né l’acquirente, né il proprietario, né l’utilizzatore o il responsabile della manutenzione degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori sottoposti alla sua valutazione, né il rappresentante di uno di questi soggetti.

Ciò non preclude l’uso degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori valutati che sono necessari per il funzionamento dell’organismo di valutazione della conformità o l’uso di tali ascensori o componenti di sicurezza per ascensori per scopi privati.

Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche fra il fabbricante o l’installatore e l’organismo.

L’organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione, nell’installazione, nell’utilizzo o nella manutenzione di tali ascensori o componenti di sicurezza per ascensori, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività.

Non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.

L’organismo di valutazione della conformità garantisce che le attività delle sue affiliate o dei suoi subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull’obiettività o sull’imparzialità delle sue attività di valutazione della conformità.

5.   L’organismo di valutazione della conformità e il suo personale eseguono le operazioni di valutazione della conformità con il massimo dell’integrità professionale e della competenza tecnica richiesta nel campo specifico e sono liberi da qualsivoglia pressione o incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.

6.   L’organismo di valutazione della conformità è in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformità assegnatigli in base agli allegati da IV a XII e per cui è stato notificato, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall’organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità.

In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di ascensori o di componenti di sicurezza per ascensori per i quali è stato notificato, l’organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione:

a)

personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;

b)

le necessarie descrizioni delle procedure in conformità delle quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la capacità di riproduzione di tali procedure; una politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualità di organismo notificato dalle altre attività;

c)

le procedure per svolgere le attività che tengono debitamente conto delle dimensioni di un’impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo.

L’organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.

7.   Il personale responsabile dell’esecuzione dei compiti di valutazione della conformità dispone di quanto segue:

a)

una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attività di valutazione della conformità in relazione alle quali l’organismo di valutazione della conformità è stato notificato;

b)

soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un’adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;

c)

una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I, delle norme armonizzate applicabili e delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell’Unione e della pertinente legislazione nazionale;

d)

la capacità di elaborare certificati, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.

8.   È garantita l’imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità.

La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità di un organismo di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.

9.   Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, a meno che detta responsabilità non sia direttamente coperta dallo Stato a norma del diritto nazionale o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità.

10.   Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni a norma degli allegati da IV a XII o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne nei confronti delle autorità competenti dello Stato in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà.

11.   Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normalizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati per gli ascensori istituito a norma dell’articolo 36, o garantiscono che il loro personale addetto alla valutazione della conformità ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.

Articolo 25

Presunzione di conformità degli organismi notificati

Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, un organismo di valutazione della conformità è considerato conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 24 nella misura in cui le norme applicabili armonizzate coprano tali prescrizioni.

Articolo 26

Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati

1.   Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un’affiliata, garantisce che il subappaltatore o l’affiliata rispettino le prescrizioni di cui all’articolo 24 e ne informa di conseguenza l’autorità di notifica.

2.   Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.

3.   Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un’affiliata solo con il consenso del cliente.

4.   Gli organismi notificati mantengono a disposizione dell’autorità di notifica i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell’affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma degli allegati da IV a XII.

Articolo 27

Domanda di notifica

1.   L’organismo di valutazione della conformità presenta una domanda di notifica all’autorità di notifica dello Stato membro in cui è stabilito.

2.   La domanda di notifica è accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, della procedura o delle procedure di valutazione della conformità e degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonché da un certificato di accreditamento, se disponibile, rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che l’organismo di valutazione della conformità è conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 24.

3.   Qualora l’organismo di valutazione della conformità non possa fornire un certificato di accreditamento, esso fornisce all’autorità di notifica tutte le prove documentali necessarie per la verifica, il riconoscimento e il controllo periodico della sua conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 24.

Articolo 28

Procedura di notifica

1.   Le autorità di notifica possono notificare solo gli organismi di valutazione della conformità che soddisfino le prescrizioni di cui all’articolo 24.

2.   Esse notificano tali organismi alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione.

3.   La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attività di valutazione della conformità, la procedura o le procedure di valutazione della conformità e gli ascensori o i componenti di sicurezza per ascensori interessati, nonché la relativa attestazione di competenza.

4.   Qualora una notifica non sia basata su un certificato di accreditamento di cui all’articolo 27, paragrafo 2, l’autorità di notifica fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri le prove documentali che attestino la competenza dell’organismo di valutazione della conformità nonché le disposizioni predisposte per fare in modo che tale organismo sia controllato periodicamente e continui a soddisfare le prescrizioni di cui all’articolo 24.

5.   L’organismo interessato può eseguire le attività di un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica, qualora sia usato un certificato di accreditamento, o entro due mesi dalla notifica qualora non sia usato un certificato di accreditamento.

Solo tale organismo è considerato un organismo notificato ai fini della presente direttiva.

6.   L’autorità di notifica informa la Commissione e gli altri Stati membri di eventuali modifiche di rilievo apportate successivamente alla notifica.

Articolo 29

Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati

1.   La Commissione assegna un numero di identificazione all’organismo notificato.

La Commissione assegna un numero unico anche se l’organismo è notificato ai sensi di diversi atti dell’Unione.

2.   La Commissione mette a disposizione del pubblico un elenco degli organismi notificati a norma della presente direttiva con i rispettivi numeri d’identificazione assegnati e con l’indicazione delle attività per le quali sono stati notificati.

La Commissione provvede ad aggiornare l’elenco.

Articolo 30

Modifiche delle notifiche

1.   Qualora accerti o sia informata che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 24 o non adempie ai suoi obblighi, l’autorità di notifica limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell’inadempimento di tali obblighi. L’autorità di notifica informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

2.   Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell’attività dell’organismo notificato, lo Stato membro notificante prende le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle autorità di notifica e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.

Articolo 31

Contestazione della competenza degli organismi notificati

1.   La Commissione indaga su tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sull’ottemperanza di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilità cui è sottoposto.

2.   Lo Stato membro notificante fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell’organismo notificato in questione.

3.   La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini.

4.   La Commissione, qualora accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa più le prescrizioni per la sua notifica, adotta un atto di esecuzione con cui richiede allo Stato membro notificante di adottare le misure correttive necessarie e, all’occorrenza, di ritirare la notifica.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 42, paragrafo 2.

Articolo 32

Obblighi operativi degli organismi notificati

1.   Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità conformemente alle procedure di valutazione della conformità di cui agli articoli 15 e 16.

2.   Le valutazioni della conformità sono eseguite in modo proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori economici. Gli organismi di valutazione della conformità svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un’impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia dell’ascensore o del componente di sicurezza per ascensori in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione.

Nel far ciò rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformità degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori alla presente direttiva.

3.   Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui alla presente direttiva o le norme armonizzate corrispondenti o altre specifiche tecniche non siano stati rispettati da un installatore o da un fabbricante, chiede a tale installatore o fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia un certificato.

4.   Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformità successivo al rilascio di un certificato o di un’approvazione riscontri che un ascensore o un componente di sicurezza per ascensori non è più conforme chiede all’installatore o al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all’occorrenza sospende o ritira il certificato o l’approvazione.

5.   Qualora non siano prese misure correttive o non producano il risultato richiesto, l’organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati o le approvazioni, a seconda dei casi.

Articolo 33

Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati

Gli Stati membri provvedono affinché sia disponibile una procedura di ricorso contro le decisioni degli organismi notificati.

Articolo 34

Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati

1.   Gli organismi notificati informano l’autorità di notifica:

a)

di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato o di un’approvazione;

b)

di qualunque circostanza che possa influire sull’ambito o sulle condizioni della notifica;

c)

di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle attività di valutazione della conformità;

d)

su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell’ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.

2.   Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma della presente direttiva, le cui attività di valutazione della conformità e coprono il medesimo tipo di ascensori o i medesimi componenti di sicurezza per ascensori, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi delle valutazioni della conformità.

Articolo 35

Scambio di esperienze

La Commissione provvede all’organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica.

Articolo 36

Coordinamento degli organismi notificati

La Commissione garantisce che sia istituito un sistema appropriato di coordinamento e di cooperazione tra organismi notificati a norma della presente direttiva e che funzioni correttamente sotto forma di gruppo settoriale di organismi notificati.

Gli Stati membri garantiscono che gli organismi da essi notificati partecipino ai lavori di tale forum, direttamente o mediante rappresentanti designati.

CAPO V

VIGILANZA DEL MERCATO DELL’UNIONE, CONTROLLI SUGLI ASCENSORI O SUI COMPONENTI DI SICUREZZA PER ASCENSORI CHE ENTRANO NEL MERCATO DELL’UNIONE E PROCEDURA DI SALVAGUARDIA DELL’UNIONE

Articolo 37

Vigilanza del mercato dell’Unione e controlli sugli ascensori o sui componenti di sicurezza per ascensori che entrano nel mercato dell’Unione

Agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori si applicano l’articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Articolo 38

Procedura a livello nazionale per gli ascensori o i componenti di sicurezza per ascensori che presentano rischi

1.   Qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro abbiano motivi sufficienti per ritenere che un ascensore o un componente di sicurezza per ascensori disciplinato dalla presente direttiva presenti un rischio per la salute o l’incolumità delle persone o, se del caso, per la sicurezza dei beni, effettuano una valutazione dell’ascensore o del componente di sicurezza per ascensori interessato che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui alla presente direttiva. A tal fine, gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato.

Se nel corso della valutazione di cui al primo comma le autorità di vigilanza del mercato concludono che un ascensore non rispetta le prescrizioni di cui alla presente direttiva, chiedono tempestivamente all’installatore di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere l’ascensore conforme alle suddette prescrizioni entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi.

Se nel corso della valutazione di cui al primo comma le autorità di vigilanza del mercato concludono che un componente di sicurezza per ascensori non rispetta le prescrizioni di cui alla presente direttiva, chiedono tempestivamente all’operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive appropriate al fine di rendere il componente di sicurezza per ascensori conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi.

Le autorità di vigilanza del mercato ne informano l’organismo notificato competente.

L’articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure di cui al secondo e al terzo comma del presente paragrafo.

2.   Qualora ritengano che l’inadempienza non sia ristretta al territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto agli operatori economici di prendere.

3.   L’operatore economico garantisce che siano prese tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti gli ascensori e di tutti i componenti di sicurezza per ascensori interessati che ha immesso o messo a disposizione sul mercato in tutta l’Unione.

4.   Qualora l’installatore non prenda le adeguate misure correttive entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per limitare o proibire l’immissione sul loro mercato nazionale o l’utilizzo dell’ascensore interessato, oppure per ritirarlo dal mercato.

Qualora l’operatore economico interessato non prenda le misure correttive adeguate entro il periodo di cui al paragrafo 1, terzo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione sul loro mercato nazionale del componente di sicurezza per ascensori, per ritirarlo da tale mercato o richiamarlo.

Le autorità di vigilanza del mercato informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.

5.   Le informazioni di cui al paragrafo 4, terzo comma, includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all’identificazione dell’ascensore o del componente di sicurezza per ascensori non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dagli operatori economici interessati. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se l’inadempienza sia dovuta:

a)

alla non conformità dell’ascensore o del componente di sicurezza per ascensori dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui alla presente direttiva; oppure

b)

alle carenze nelle norme armonizzate di cui all’articolo 14, che conferiscono la presunzione di conformità.

6.   Gli Stati membri che non siano quello che ha avviato la procedura a norma del presente articolo informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità dell’ascensore o del componente di sicurezza per ascensori interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale adottata, delle loro obiezioni.

7.   Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria presa da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata.

8.   Gli Stati membri garantiscono che siano adottate senza indugio le opportune misure restrittive in relazione all’ascensore o al componente di sicurezza per ascensori in questione, quale il suo ritiro dal mercato.

Articolo 39

Procedura di salvaguardia dell’Unione

1.   Se in esito alla procedura di cui all’articolo 38, paragrafi 3 e 4 vengono sollevate obiezioni contro una misura assunta da uno Stato membro o qualora la Commissione ritenga che una misura nazionale sia contraria alla legislazione dell’Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l’operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione determina mediante un atto di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno.

La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all’operatore o agli operatori economici interessati.

2.   Se la misura nazionale relativa a un ascensore è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l’immissione sul mercato o l’utilizzo dell’ascensore non conforme interessato siano limitati o vietati, o che l’ascensore sia ritirato dal mercato.

Se la misura nazionale relativa a un componente di sicurezza per ascensori è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire il ritiro dal loro mercato del componente di sicurezza per ascensori non conforme.

Gli Stati membri informano di conseguenza la Commissione.

Se la misura nazionale è considerata ingiustificata, lo Stato membro interessato la revoca.

3.   Se la misura nazionale è considerata giustificata e la non conformità dell’ascensore o del componente di sicurezza per ascensori viene attribuita a una carenza delle norme armonizzate di cui all’articolo 38, paragrafo 5, lettera b), della presente direttiva, la Commissione applica la procedura di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012.

Articolo 40

Ascensori o componenti di sicurezza per ascensori conformi che presentano rischi

1.   Se uno Stato membro, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1, ritiene che un ascensore, pur conforme alla presente direttiva, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone e, se del caso, la sicurezza dei beni, chiede all’installatore di far sì che tale ascensore non presenti più tale rischio o che sia, a seconda dei casi, richiamato dal mercato o che ne venga limitato o proibito l’utilizzo entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.

Se uno Stato membro, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1, ritiene che un componente di sicurezza per ascensori, pur conforme alla presente direttiva, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone e, se del caso, la sicurezza dei beni, chiede all’operatore economico interessato di provvedere affinché tale componente di sicurezza per ascensori, all’atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio o il componente di sicurezza per ascensori sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.

2.   L’operatore economico garantisce che siano prese misure correttive nei confronti di tutti gli ascensori o di tutti i componenti di sicurezza per ascensori interessati che ha immesso o messo a disposizione sul mercato in tutta l’Unione.

3.   Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Tali informazioni includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all’identificazione degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori interessati, la loro origine e la catena di fornitura degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori, la natura dei rischi connessi, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.

4.   La Commissione avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri e l’operatore o gli operatori economici interessati e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati della valutazione, la Commissione decide mediante atti di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno e propone, all’occorrenza, opportune misure.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 42, paragrafo 3.

Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi alla protezione della salute e dell’incolumità delle persone, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 4.

5.   La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all’operatore o agli operatori economici interessati.

Articolo 41

Non conformità formale

1.   Fatto salvo l’articolo 38, se uno Stato membro giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all’operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:

a)

la marcatura CE è stata apposta in violazione dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell’articolo 19 della presente direttiva;

b)

la marcatura CE non è stata apposta;

c)

il numero di identificazione dell’organismo notificato è stato apposto in violazione dell’articolo 19 o non è stato apposto, pur essendo necessario a norma dell’articolo 19;

d)

non è stata compilata la dichiarazione di conformità UE;

e)

non è stata compilata correttamente la dichiarazione di conformità UE;

f)

la documentazione tecnica di cui all’allegato IV, parti A e B, e agli allegati VII, VIII e XI non è disponibile o è incompleta;

g)

il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato o l’indirizzo dell’installatore, del fabbricante o dell’importatore non è stato indicato conformemente all’articolo 7, paragrafo 6, all’articolo 8, paragrafo 6, o all’articolo 10, paragrafo 3;

h)

le informazioni necessarie all’identificazione degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori non sono state indicate conformemente all’articolo 7, paragrafo 5, o all’articolo 8, paragrafo 5;

i)

l’ascensore o il componente di sicurezza per ascensori non è accompagnato dai documenti di cui all’articolo 7, paragrafo 7, o all’articolo 8, paragrafo 7, o tali documenti non soddisfano i requisiti applicabili.

2.   Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato adotta le adeguate misure per limitare o vietare l’utilizzo dell’ascensore o per ritirarlo dal mercato, o per limitare o vietare la disponibilità sul mercato del componente di sicurezza per ascensori o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato.

CAPO VI

PROCEDURA DI COMITATO, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 42

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per gli ascensori. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l’articolo 5.

5.   La Commissione consulta il comitato nelle questioni per le quali la consultazione di esperti del settore è richiesta a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012 o di un altro atto dell’Unione.

Il comitato può inoltre esaminare qualsiasi altra questione riguardante l’applicazione della presente direttiva che può essere sollevata dal suo presidente o da un rappresentante di uno Stato membro in conformità del suo regolamento interno.

Articolo 43

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni in materia di sanzioni applicabili alle infrazioni da parte degli operatori economici alla legislazione nazionale adottata ai sensi della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie a garantirne l’applicazione. Tali disposizioni possono includere sanzioni penali in caso di violazioni gravi.

Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 44

Disposizioni transitorie

Gli Stati membri non ostacolano la messa in servizio di ascensori o la messa a disposizione sul mercato di componenti di sicurezza per ascensori rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 95/16/CE e ad essa conformi, immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016.

I certificati e le decisioni rilasciati dagli organismi notificati a norma della direttiva 95/16/CE sono validi a norma della presente direttiva.

Articolo 45

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 19 aprile 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ai seguenti articoli: articolo 2, punti da 4 a 21, articoli da 7 a 14, articoli 17 e 18, articolo 19, paragrafo 5, articoli da 20 a 44, articolo 45, paragrafo 1, articoli 47 e 48, nonché ai seguenti allegati: allegato II, parte A, lettere f), k), l), m), allegato II, parte B, lettere e), k), l), m), allegato IV, parte A, punti 2.e), 3.c), 3.d), 3.f), punti da 4.b) a 4.e), punti da 5 a 9, allegato IV, parte B, punti 2.e), 3.c), 3.e), 3.h), punti da 4.c) a 4.e), punto 6, paragrafi da 2 a 4, punti da 7 a 10, allegato V, punto 3.2.b), punti 5 e 6, allegato VI, punti da 3.1. a) a 3.1. c), punto 3.3, paragrafi 4 e 5, punto 4.3, punto 7, allegato VII, punti 3.1.a), 3.1. b), 3.1.d), 3.1.f), punti 3.3, 4.2 e 6, allegato VIII, punti 3.c), e) e h) e punto 4, allegato IX, punti da 3.a) a 3.d), allegato X, punti 3.1a), 3.1.e), 3.4, 6, allegato XI, punti da 3.1.a) a 3.1.c), 3.1.e), 3.3.4, 3.3.5, 3.4, 3.5, 5.b) e 6, allegato XII, punti 3.1.a), 3.3, e 6. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 20 aprile 2016.

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest’ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione di tale indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 46

Riesame

1.   Prima del 19 aprile 2018 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’attuazione e al funzionamento della presente direttiva.

2.   La relazione si basa su una consultazione delle pertinenti parti interessate.

3.   La relazione è corredata, se necessario, di proposte di revisione della presente direttiva.

Articolo 47

Abrogazione

La direttiva 95/16/CE, come modificata dagli atti elencati nell’allegato XIII, parte A, è abrogata a decorrere dal 20 aprile 2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione della direttiva indicati nell’allegato XIII, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XIV.

Articolo 48

Entrata in vigore e applicazione

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gli articoli seguenti: articolo 1, articolo 2, paragrafi da 1 a 4, articoli da 3 a 6, articoli 15 e 16, articolo 19, paragrafi da 1 a 4, articolo 44, articolo 45, paragrafo 2, articolo 49, e agli allegati seguenti: allegato I, allegato II, parte A, lettere da a) a e) e da g) a j), allegato II, parte B, lettere a), c), d), e da f) a j), allegato III, allegato IV, parte A, punto 1, punti da 2.a) a 2.d), punti 3.a), 3.b), 3.e), 3.g) e 3h), punti 4.a) e 10, allegato IV, parte B, punto 1, punti da 2.a) a 2.d), punti 3.a). 3.b), 3.d), 3.f), 3.g), 3.i) e 3.j), punti 4.a) e 4.b), punto 6, primo paragrafo, punto 11, allegato V, punti da 1 a 3.1, punto 3.2.a), punti da 3.3 a 4, allegato VI, punti 1 e 2, punti da 3.1.d) a 3.1.f), punto 3.2, punto 3.3, paragrafi dal primo al terzo, punti da 3.4 a 4.2, punto 6, allegato VII, punti 1 e 2, punti 3.1.c) e 3.1.e), punto 3.2, punto 3.4, punto 4.1 punti da 4.3 a 6, allegato VIII, punti 1 e 2, punti 3.a), 3.b), 3.f), 3.g) e 3.i), punto 6, allegato IX, punti 1 e 2, punti da 4 a 6, allegato X, punti 1 e 2, punti 3.1.b), 3.1.c) e 3.1.d), punti 3.2, 3.3, 4 e 5, allegato XI, punti 1, 2, 3.1.d), 3.2, 3.3.1, 4, 5.a), 5.c) e 5.d), allegato XII, punti 1 e 2, punti 3.1.b), 3.1.c) e 3.1.d), punti 3.2, 3.4, 4 e 5 si applicano a decorrere dal 19 aprile 2016.

Articolo 49

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 26 febbraio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS

 

Tratto da Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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